DIVIETO DI ALLEVAMENTO, CATTURA E UCCISIONE DI ANIMALI

PER LA PRODUZIONE DI PELLICCE

Ecco il testo del  disegno di legge depositato alla Camera dei deputati, la scorsa settimana, dall'on. Michela Vittoria Brambilla.

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati BRAMBILLA,
CECCACCI RUBINO, BONAIUTI, CATANOSO, FRASSINETTI, GIAMMANCO, MANCUSO, MANNUCCI, REPETTI, SCANDROGLIO.

Divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce...

Articolo 1 - (Definizioni)

1.      Ai fini della presente legge, si intende per:

a)      "Pelliccia": una o più spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o articoli con esse fabbricati.

b)      "Pelle": prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati; compresi cuoio e altri nomi derivati o sinonimi.

c)       "Animale da pelliccia":  qualsiasi specie o razza di animali dei quali è utilizzata la pelliccia ottenuta come principale finalità o come prodotto derivato da altre attività, tra i quali, a titolo indicativo si citano: Cane procione (Nyctereutes procyonoides), Capra della Mongolia (Ovis Steatopyga), Castorino (detto Nutria - Myocastor coypus), Castoro (Castor canadensis), Cincillà (Chinchilla laniger), Coniglio (detto Lapin - Oryctolagus cuniculus), Coyote (Canis latrans), Donnola (Mustela nivalis), Ermellino (Mustela erminea), Foca (Phocidae), Gatto leopardo (Prionailurus bengalensis), Karakul (detto Astrakhan o Agnello Persiano - Ovis aries platyura), Lince (Lynx), Lontra (Lutra canadensis), Marmotta (Marmota marmota), Martora (Martes martes), Moffetta (o Skunk), Ocelot (Felis pardalis), Ondatra (detto Topo Muschiato - Ondatra zybethica), Opossum (Didelphis marsupialis), Procione (Procyon lotor), Puzzola (Mustela putorius), Scoiattolo (Sciurus carolinensis), Tasso (Meles meles), Visone (Mustela vison), Volpe (Vulpes vulpes), Zibellino (Martes zibellina).

Con lo stesso termine si intendono anche specie animali delle quali è utilizzata la pelle ottenuta come principale finalità, tra i quali, a titolo indicativo si citano: Coccodrillo (Crocodylia), Pitone (Python), Varano (Varanus).

d)      "Allevamento di animali da pelliccia": qualsiasi attività, professionale ovvero amatoriale, individuale ovvero collettiva  volta alla generazione di animali con la principale finalità di utilizzare la loro pelle o pelliccia.

e)      "Principale finalità": si intende l'attività che apporta maggiore guadagno o profitto, determinata in base al criterio di redditività economica, ed ove non vi sia finalità di lucro, in base al criterio di utilità.

Articolo 2 - (Divieti ed ambito di applicazione dell'articolo 544 bis del codice penale)

1.       L'uccisione di animali finalizzata alla commercializzazione della loro pelliccia integra il reato di cui all'articolo 544 bis del codice penale.

2.      Sono vietati l'allevamento e la cattura degli animali da pelliccia di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. c), nonché l'allevamento e la cattura di qualsiasi altro animale per la principale finalità di ottenere pelle o pelliccia.

3.      E' altresì vietato produrre, esportare, importare, sfruttare economicamente, trasportare a qualunque titolo pelli o pellicce, di cui al comma precedente, ricavate come principale finalità da animali da pelliccia allevati, catturati o uccisi in Italia.

Articolo 3 - (Regime transitorio)

1.      Chiunque, all'entrata in vigore della presente legge, detenga a qualunque titolo uno o più animali da pelliccia, ovvero qualsiasi altro animale per la principale finalità di produrre pelle o pellicce, ha tempo fino al 31 marzo 2014 per la dismissione dell'allevamento e, comunque, per l'alienazione degli esemplari detenuti, purché ciò non comporti la soppressione degli stessi.

2.      A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è vietato avviare nuove attività di cui all'articolo 1 comma 1 lettera d).

3.      Gli animali presenti negli allevamenti oggetto di dismissione, possono essere ceduti ad  associazioni o enti individuati con Decreto di cui all'articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n.189.

4.      Gli animali di cui al comma 1 del presente articolo possono essere reintrodotti in ambienti naturali nell'ambito di progetti approvati di concerto fra il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero della Salute, anche su proposta di associazioni o enti di cui al comma 3.

5.      Nell'esercizio delle attività di cu alla presente legge, i proprietari, detentori e custodi sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

Articolo 4 - (Abrogazioni)

1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 3 ed il punto 22 dell'Allegato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

2.      Il codice attività"Allevamento di animali da pelliccia"è cancellato dall'elenco delle attività economiche a cura dell'Agenzia delle Entrate e di ogni altra amministrazione competente,a partire dall'1 gennaio 2015.

Articolo 5 - (Sanzioni e modifiche alla L.189/2004)

1.      L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è punita ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2.      All'articolo 2 della Legge 20 luglio 2004 n.189 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-ter. Chiunque alleva animali per la principale finalità di produrre pelle o pellicce è punito con  la reclusione  da  mesi  tre a  mesi  diciotto e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun animale.

2-Quater. Chiunque produce, esporta, importa, sfrutta economicamente, trasporta a qualunque titolo pelli o pellicce, di cui al comma 2-ter, ricavate da animali appositamente allevati, catturati o uccisi in Italia, è punito con la reclusione da mesi quattro ad anni due e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun animale."

3.      Al comma 3 dell'articolo 2 della Legge 20 luglio 2004 n.189 le parole "consegue in ogni  caso  la  confisca  e  la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis" sono sostituite con le parole "consegue in ogni  caso  la  confisca  e  la distruzione del materiale di cui ai commi 1, 2-bis, 2-ter, 2 quater".

4.      Al comma 4 dell'articolo 2 della Legge 20 luglio 2004 n.189 le parole "per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis" sono sostituite con le parole "per i reati previsti dai commi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater".

Articolo 6 - (Clausola di invarianza finanziaria)

1.      Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

2.      Le amministrazioni interessate svolgono le  attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 - (Entrata in vigore e applicabilità)

1.      La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

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pdf Leggi la Relazione Tecnica della Proposta di Legge

Il Ministro del Turismo, on. Michela Vittoria Brambilla, ha inoltrato questa mattina un esposto alla Procura della Repubblica di Brescia, al Comando nazionale dei Carabinieri Tutela della Salute e al nucleo dei Nas di Brescia, richiedendo in forma ufficiale un intervento per accertare - all'interno dell'allevamento di cani Beagle destinati alla sperimentazione "in vivo" Green Hill, di Montichiari (BS) - "violazioni della normativa statale e regionale in materia di tutela del benessere degli animali di affezione" oltre a "violazioni della disciplina igienico sanitaria nonché di quella concernente il decreto legislativo n. 116 del 1992" sulla protezione di animali utilizzati a fini sperimentali, anche al fine di "adottare idonei provvedimenti di natura cautelare", compreso il "sequestro degli animali detenuti nella struttura".